Roma, 22 ottobre 2020
Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport
STRALCIO
Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020
- DEFINIZIONI
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).
- MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS
Una seconda modalità di trasmissione è rappresentata dal contagio indiretto attraverso oggetti e superfici. Tale modalità si può realizzare quando una persona suscettibile tocca con le mani oggetti o superfici contaminate da secrezione respiratorie di soggetti infetti, e si tocca quindi occhi o bocca. I dati attuali suggeriscono che il virus possa sopravvivere su oggetti e superfici per 72h. (Quali Campi in Erba Sintetica)
- CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:
- organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
- MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.
Il presente Protocollo si applica anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo.