Roma, 22 ottobre 2020

Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport

STRALCIO

Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020

  1. DEFINIZIONI

Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).

  1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS

Una seconda modalità di trasmissione è rappresentata dal contagio indiretto attraverso oggetti e superfici. Tale modalità si può realizzare quando una persona suscettibile tocca con le mani oggetti o superfici contaminate da secrezione respiratorie di soggetti infetti, e si tocca quindi occhi o bocca. I dati attuali suggeriscono che il virus possa sopravvivere su oggetti e superfici per 72h. (Quali Campi in Erba Sintetica)

  1. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:

  • organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
  1. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

Il presente Protocollo si applica anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo.

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